Cos'è e come accedere allo Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche
A chi è rivolto
Proprietari, possessori o detentori di immobili a qualsiasi titolo.
Come fare
Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma dedicata.
Le istanze riguardanti interventi di edilizia residenziale vanno indirizzate al Comune di riferimento; quelle riguardanti interventi di edilizia non residenziale (attività produttive/commerciali/turistiche) al SUAP del comune di riferimento attraverso la piattaforma regionale STAR
Cosa serve
Di seguito i requisiti per accedere al servizio:
- nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è il Comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Cosa si ottiene
Autorizzazione paesaggistica
Tempi e scadenze
Procedimento ordinario (art. 146 D.Lgs n. 42/2004 e smei)
Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta, per valutare la completezza formale della documentazione allegata alla pratica, richiedere eventuali integrazioni, curare l'istruttoria e acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio. Successivamente l'istanza viene trasmessa alla Soprintendenza BB.AA.CC. per il parere di competenza, e per conoscenza comunicato all'interessato.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
Acquisito il parere da parte della Commissione per il Paesaggio, la pratica viene quindi trasmessa, unitamente ad una relazione tecnica illustrativa nonché da una proposta di provvedimento al rilascio o diniego dell'autorizzazione, alla competente Soprintendenza, che ha 45 giorni di tempo a partire dal ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia pervenuto il parere della Soprintendenza si forma il silenzio-assenso sulla proposta dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art 17 bis della L. 241/90 e s.m.i.
L'autorizzazione paesaggistica ordinaria è immediatamente efficace ed è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
Procedimento semplificato (art. 11 D.P.R 31/2017)
Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per inviare la documentazione alla valutazione della Soprintendenza.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza ed il termine di 20 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa, unitamente ad una proposta motivata di rilascio o diniego dell'autorizzazione, alla competente Soprintendenza, che ha 20 giorni di tempo a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine si forma il silenzio-assenso sulla proposta dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 11 comma 9 D.P.R. 31/2017.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Con D.P.R. 13/2/17 n. 31 (pubblicato in GU n. 68 del 22/3/17 in vigore dal 6/4/17) sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ed è stato soppresso il D.P.R. 139/2010
Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D.Lgs. 42/2004)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica può essere richiesto per i seguenti lavori:
1. lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
2. impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
3. lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004.
Il Responsabile del procedimento ha 90 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta formalmente completa per inviare la documentazione alla valutazione della Soprintendenza.
Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti in sede di verifica, la stessa, previa comunicazione all'interessato, viene sospesa ed il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della documentazione integrativa.
La documentazione viene quindi trasmessa, unitamente ad una relazione tecnico illustrativa di accompagnamento, alla competente Soprintendenza, che ha 90 giorni di tempo a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.
Accedi al servizio
Le istanze vanno presentate unicamente online tramite il portale dedicato:
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Paesaggistica
Ultimo aggiornamento: 20/10/2025
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